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Le regole sulla garanzia dei prodotti


La garanzia legale e commerciale nei paesi dell’Unione Europea. La garanzia legale regola attraverso precise norme giuridiche le pretese che un acquirente privato può vantare nei confronti del venditore in seguito alla vendita di un prodotto dalle caratteristiche non conformi o difettoso rispetto a quanto previsto nel contratto.

NOTA la garanzia legale non va confusa con quella commerciale, questa è prevista dalla legge garantisce all’acquirente una tutela minima, sotto la quale non è consentito andare. Tutte le possibili clausole o gli accordi intercorsi tra il venditore e il consumatore non hanno alcuna efficacia nei confronti di quest’ultimo se violano le norme di tale garanzia. La garanzia commerciale invece non ha origine da una norma di legge viene normalmente introdotta da parte del produttore ed entra a far parte del contratto di acquisto, divenendo vincolante tra le parti. Anche alcune determinate promesse diffuse attraverso messaggi pubblicitari possono essere considerate un elemento di garanzia commerciale. Il produttore vi ricorre solitamente per sottolineare le migliori caratteristiche dei suoi prodotti, o per evidenziare un servizio migliore rispetto alla concorrenza, di norma tale garanzia e le relative clausole sono contenute nella confezione del bene stesso o consegnate assieme ad esso.

Caratteristiche delle due garanzie Legale e Commerciale

Garanzia legale Garanzia commerciale
durata: almeno 2 anni durata: varia, a partire da 1 anno
disciplinata dalla legge disciplinata da contratto
prestazioni obbligatorie prestazioni offerte volontariamente
irrinunciabile (non è possibile da parte del venditore/produttore imporre clausole di rinuncia) prestazioni offerte volontariamente
uguale per tutti in base alla legge facoltativa
gratuita infinite varianti a scelta del produttore con possibili costi
illimitata (non nel tempo ma sulle parti che compongono il prodotto) può limitarsi o escludere singoli componenti
non modificabile dal venditore modificabile dal produttore

Indipendentemente dall’esistenza o delle caretteristiche di una garanzia commerciale, le norme della garanzia legale possono sempre esser fatte valere nei confronti del venditore. Non vengono né derogate, né in alcun modo sminuite dall’eventuale presenza di diverse indicazioni da parte del produttore. Nel caso il produttore e il venditore coincidano, il consumatore può far valere nei suoi confronti sia la garanzia legale che l’eventuale garanzia commerciale.In caso di vendita da parte di un professionista di beni usati è possibile limitare ad 1 anno la garanzia legale, qualora le parti si accordino in tal senso.

La durata della garanzia legale La garanzia legale ha una validità di 2 anni dal momento di consegna del bene. NOTA: TUTTI i Paesi dell’Unione Europea prevedono l’inversione dell’onere della prova, sostanzialmente si presume che un vizio manifestatosi entro i primi 6 mesi dalla consegna esistesse già al momento della consegna stessa. Il legislatore ha dunque previsto che l’onere della prova rimanga nei primi 6 mesi a carico del venditore. Sarà questi eventualmente a dover provare che il vizio nel prodotto è stato causato dal consumatore. Dopo il decorrere di tale periodo , la necessità di fornire la prova si sposta in capo al consumatore sarà lui a dover fornire gli elementi a conferma che il danno non è stato originato da un utilizzo improprio del prodotto. Queste prove generalmente vengono effettuate dai laboratori di assistenza tecnica stessi del produttore e in caso di mancato riconoscimento della garanzia possono comportare dei costi. E' sempre utile e consigliabile conservare tutti i documenti relativi ad acquisti effettuati, come scontrini e ricevute pagamenti tramite POS o carta di credito, senza questi elementi di prova diviene impossibile dimostrare il luogo e il momento dell’acquisto, è altresì utile fotocopiare gli scontrini, perché essi con il passare del tempo divengono spesso illeggibili.

Diritti dell’acquirente (art. 130) Il venditore risponde per tutti i vizi esistenti nel prodotto al momento della consegna(*). L’acquirente gode di un diritto alla riparazione gratuita del bene o alla sua sostituzione nel caso esso presenti un vizio. È a lui che in linea di principio spetta la scelta tra la riparazione e la sostituzione, a meno che una di queste opzioni risulti impossibile o eccessivamente onerosa rispetto all’altra. Per valutare questo rapporto ci si riferisce al valore che avrebbe avuto la merce in assenza del vizio lamentato e all’entità del vizio, nonché dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere attuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore. NOTA (*): questo non significa che il vizio debba veramente sussistere già al momento della consegna perché il venditore ne debba rispondere se infatti il difetto viene scoperto entro i primi 6 mesi dalla consegna, automaticamente si suppone che la merce abbia avuto questo difetto.